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D. 07/03/2007 n. 109-Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggior certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa; - Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità; Delibera: Art.1. 1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Sono abrogate: a) la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004 b) la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante: «Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lettera a) n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005. 3. Sono fatti salvi, nei limiti e alle condizioni indicate nelle modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato A alla presente delibera, i rapporti e gli effetti giuridici maturati sulla base delle delibere abrogate di cui al comma 2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità. Napoli, 7 marzo 2007 Il presidente: Calabrò I commissari relatori: Mannoni - Lauria Allegato A MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA n. 435/01/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CESSIONE DEL 40 PER CENTO DELLA CAPACITA' TRASMISSIVA DELLE RETI DIGITALI TERRESTRI Art.1. Dopo l'art. 29 è inserito: «Art. 29-bis (Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti digi tali terrestri). 1. Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001 n. 66 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, possono accedere alla capacità trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249 e i fornitori di contenuti, che non siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo art. 2-bis, comma 1, quinto periodo della legge n. 66/2001. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti che ai sensi dall'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione, provvedono alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente articolo. Ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare ai predetti soggetti, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione, e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun blocco, non inferiore a 9Mbit/s. 3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge. I fornitori di contenuti che alla data di entrata in vigore del presente articolo operano sulla capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge, possono continuare a diffondere i propri programmi su detta capacità trasmissiva, comunque non oltre la data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro soggetto in base alle procedure previste dal presente articolo. 4. In fase di prima applicazione e entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al comma 2, comunicano all'Autorità, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità stessa, la capacità trasmissiva disponibile, espressa in Mbit/s, per la cessione ai soggetti di cui al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura nazionale e locale, nonchè le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie. Le predette condizioni economiche di offerta devono prevedere un listino per la capacità offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta a livello regionale. Quest'ultimo deve indicare il prezzo della capacità offerta comprensivo o meno dell'onere del trasporto del segnale ai propri trasmettitori. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza ai principi del presente comma e ne richiede le modifiche previo contraddittorio con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva. I listini, valutati dall'Autorità, devono essere pubblicati dai soggetti di cui al comma 2 sui propri siti web. 5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma 4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per la loro scadenza. L'Autorità si riserva di richiedere copia dei contratti in vigore. 6. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 4 l'Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, individuando: a) le caratteristiche della capacità trasmissiva minima accessibile, le aree di copertura, la data di disponibilità della capacità: b) i termini contrattuali la durata del contratto, le condizioni di recesso: c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva: d) i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che possono presentare la domanda di accesso: e) la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie di trasparenza e neutralità: f) i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri: I. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva privilegiando l'uso efficiente; II. qualità dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo e di incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione e prevedendo un congruo numero di programmi da trasmettere in chiaro sul totale dei programmi irradiati attraverso la capacità trasmissiva disponibile; III. solidità patrimoniale dell'impresa, rapporto fra i mezzi propri ed il capitale di debito; IV. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge; V. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando l'eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità; VI. valutazione del piano di impresa, sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività di impresa nel medio lungo periodo; vii. analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi; VII. livelli di occupazione; ix. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni. 7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato dall'Autorità con cadenza annuale, per la messa a disposizione della capacità trasmissiva che risulta a qualsiasi titolo disponibile nell'anno in corso, apportando le modifiche eventualmente ritenute necessarie. 8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 249/1997, selezionate in base alla procedura del presente articolo, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree limitate di territorio, purchè non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale. 9. Le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, nella misura massima di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento. A tal fine le predette emittenti, anche costituite in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6. Qualora, a livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali non richieste dalle emittenti di cui al comma 8, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta apposita graduatoria in base ai parametri di cui al comma 6. 10. Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale. L'autorità garantisce il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 42, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa. 11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del disciplinare di cui ai precedenti commi e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da un'apposita commissione nominata dall'autorità con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati dall'autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il presidente. |
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